La Corte di Cassazione si è pronunciata su
infortuni riconducibili a congegni antinfortunistici inadeguati ha ribadito il
divieto di vendita di macchine non conformi alla norme infortunistiche, di cui
all’art.6, comma, 2 del dlgs n.626, affermando che “non può ritenersi limitato agli industriali o
commercianti che abitualmente forniscono macchine, attrezzature ed impianti,
bensì va esteso a qualsiasi soggetto che esegua una sola vendita o rivendita” (cfr.
Cass. Pen.Sez.III n.20342 28 giugno 2000).(testo preso da insic.it)
Inoltre la direttiva macchine e il regolamento europeo 765 del 2008 non
prevedono eccezioni per l’ufficiale giudiziario. Infatti gli operatori
economici previsti dal regolamento europeo 765 del 2008 sono solo questi:
operatori
economici» il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distributore;
L’ufficiale giudiziario come chiunque altro non può vendere macchine pericolose.
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